Come si comporta un concessionario auto in caso di fallimento?
Attualmente non esistono fondi di risarcimento degli anticipi e nessuno strumento fideiussorio che tuteli almeno in parte l’esborso del cliente a fronte di una mancata consegna dell’auto. Stiamo parlando di movimenti nell’ordine delle decine di migliaia di euro.
Provate (sempre che non vi abbia spaventato) ad acquistare un’auto nuova, versare un anticipo sostanzioso e portate a casa un foglio di carta (il contratto). Eseguite in seconda battuta il saldo (assegno circolare, bonifico, ecc.) ovvero l’anticipo del finanziamento richiesto.
Perfetto! Vi siete aggiudicati un altro foglio di carta (il regolamento e/o il buono di consegna successiva dell’auto).
In poche parole, dopo aver pagato in anticipo, non siete ancora materialmente in possesso dell’auto. Mentre quando ritirerete il mezzo, non sarete ancora in possesso del fondamentale CDP, che dovrete richiedere nei mesi successivi.
Avete visto quanti “tempi morti” intercorrono tra il pagamento e l’effettiva presa di possesso dell’automobile? Oltre voi e la concessionaria si aggiunge un terzo soggetto: l’agenzia di pratiche esterna, alla quale spesso si affidano i rivenditori per le formalità.
Nulla di strano come prassi in tempi ordinari, ma quando un giornale come Il Sole 24 Ore con l’articolo Saloni in crisi sul fronte immatricolazioni parla di forte difficoltà per molte concessionarie, occorre suonare i campanelli d’allarme.
Cosa potrebbe accadere se tra un saldo e la consegna – oppure tra il ritiro dell’auto e le formalità di trascrizione sul CDP – il rivenditore chiudesse i battenti? E’ già successo e in tempi meno gravi di questi. Alcune case mandanti hanno definito con le concessionarie una sorta di “salvaguardia” sul risarcimento e sulla garanzia di consegna in caso di mancato ritiro dell’auto, qualora le seconde fallissero.
Perché arrivare a questo? E se la casa mandante non potesse far fronte all’impegno in caso di fallimento di massa?
La questione sarebbe meno grave se svolgessero un’attività finanziaria più completa e puntuale sulle fasi di immatricolazione, essendo queste tracciabili.
Le case madri dovrebbero farsi comunicare dalle mandatarie i nomi delle agenzie di pratiche auto coinvolte nelle operazioni di vendita e monitorare direttamente le fasi di immatricolazione.
Credo che qualcosa si possa fare in termini di formato e informazioni obbligatorie sul contratto di acquisto. Nel prossimo articolo vedremo cosa dovrebbe l’acquirente per tutelarsi in fase di vendita.


